Art. 2.

      1. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

      «11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2001, la disposizioni del comma 11 non si applica agli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto».